Genesi
Il 1 gennaio 1994, in località Berti di Sant'Olcese, Ivano Venerandi coi dirigenti della A.E. Associazione Esploratori, del gruppo CIAO Centro Interdiocesano Amici Olcesini e dell'ASGSG Associazione Scout e Guide San Giorgio, danno vita al primo Statuto della Scuola di Formazione Capi (SFC). A dodici anni dalla fondazione viene redatta la seconda edizione delle norme che regolano la scuola.
Art.i) La scuola nazionale formazione scout (SNFS), è una associazione senza personalità giuridica, fondata il 1 gennaio 1994 con il nome di Scuola Formazione Capi (SFC), in conformità con l'articolo 18 della Costituzione Italiana e con gli articoli 36,37,38 del Codice Civile “delle associazioni non riconociute e dei comitati”, Libro Primo.
Finalità
Art.ii) La SNFS si prefigge:
l'organizzazione di corsi teorico-pratici su attività di scouting per il conseguimento di brevetti per chiunque ne faccia richiesta.
La collaborazione con altre associazioni di scout giovanili e non per la esecuzione di attvità di supporto e condivisione .
Ambientazione
Art.iii) La vita della SFS si svolge attraverso un'ambientazione che influisce sulla denominazione dei vari organi e sulla mentalità utilizzata nell'organizzare le attività. L'ambientazione scelta è “Il Campo”
Struttura (organi)
Art. iv) Sono organi della SFS :
Il Capo Campo
Il Giurì d'Onore
La Corte d'Onore
Il Consiglio della Legge
Il Capo Campo
art. v) Il Capo Campo è il fondatore. Egli può nominare in via transitoria o definitiva un nuovo Capo Campo fra gli aderenti che posseggono il brevetto di Docente Titolare. Tutti i Capo Campo decaduti mantengono il titolo onorario di Capo Campo Onorario. Il Capo Campo presiede il Giurì d'Onore, la Corte d'Onore ed il Consiglio della Legge se non vi sono altri Docenti disponibili. Il Capo Campo decide in via definitiva in caso di controversie, vidima gli atti del Giurì, dirige le attività, vidima le carte di brevetto, dispone su tutte le questioni inerenti la scuola, le attività, modifica ed istituisce corsi e brevetti,definisce l'uniforme e ogni altra normativa scout. .
Il Giurì d'Onore
art. vi) Il Giurì d'Onore è composto dal Capo Campo e da tutti gli altri Docenti Titolari. In assenza di Docenti Titolari il Capo Campo può nominare fra i componenti la Corte d'Onore fino a due Docenti Ausiliari che devono però sottoscrivere un impegno al proseguo della formazione fino al brevetto di Docente Titolare e debbono prestare la promessa di Guida dalla quale si ritengono sciolti in caso di recesso.
Il Giurì d'Onore discute su tutte le questioni inerenti la scuola, le attività, la modifica e l'istituzione di corsi e brevetti, l'uniforme e ogni altra normativa scout.
La Corte d'Onore
Art.vii) La Corte d'Onore è composta dai Docenti Titolari e dai Docenti Ausiliari. Essa è l'organo di programmazione e fornisce le linee generali per le attività e le necessità formative.
Il Consiglio della Legge
Art.viii) Il Consiglio della Legge è composto da tutti gli aderenti. In esso si svolgono i Cerimoniali Scout, si discutono le progressioni personali alla luce della Legge Scout. Gli aderenti che non hanno prestato la Promessa Scout possono parteciparvi come spettatori.
Gerarchia
Art.ix) Tutti coloro superano un corso ed ottengono il relativo Brevetto:
-divengono membri della scuola;
-ricevono la Carta di Brevetto;
-sono autorizzati ad indossare il relativo distitivo;
- Vengono inseriti nel registro brevetti.
Coloro che si brevettano in età adulta e dimostrano capacità nel trasferire le nozioni sono abilitati all'insegnamento per il brevetto in oggetto.
I docenti ausiliari sono abilitati all'insegnamento di tutti i brevetti ed alla valutazione delle prove di brevetto.
I docenti titolari possono organizzare in autonomia corsi di brevetto.
Solo il capo Campo può rilasciare brevetti e vidimare le carte di brevetto.
Coloro che vengono raggiunti da disposizione di espulsione o richiedono congedo illimitato, perdono la qualità di aderente ma mantengono sempre e comunque i loro brevetti.
Art.x) Ogni attività formativa deve avere proprio bilancio. L'eventuale residuo economico dovrà essere indicato nel verbale di corso ed impiegato per la gestione delle strutture o per il corso successivo.
Art.xi) In caso di morte o impossibilità permanente alle sue funzioni del Capo Campo Fondatore, il titolo di Capo Campo Fondatore passa al Capo Campo più anziano od al Capo Campo Onorario più anziano od al Docente Titolare più anziano. per quanto non precisato valgono le norme di diritto comune